Repertorio n. 21.394 Raccolta n. 8.379

ADEGUAMENTO STATUTARIO ALLE PREVISIONI CONTENUTE NEL DLGS 4 DICEMBRE 1997 N. 460
Repubblica Italiana


L'anno millenoceventonovantotto, il giorno ventinove del mese di giugno, in Vicopisano, via Moricotti n. 1/b.
Avanti a me, dott. Paolo Ghiretti, Notaio in Pontedera ed iscritto al Ruolo del Distretto Notarile di Pisa, senza l'assistenza dei testimoni per avervi i comparenti, fra di loro d'accordo e con il mio consenso rinunciato,
sono presenti:

-LEVI GIORGIO, nato a Trieste il 20 luglio 1942, residente a Pisa, via delle Lenze n. 312, docente universitario;
-ASIRELLI PATRIZIA, nata a Pisa il 22 settembre 1950, residente a Pisa, via Omodeo n. 4, ricercatore CNR;
-MARTELLI MAURIZIO, nato a Pisa il 1 marzo 1951, residente a Pisa, via Umbria n.11, docente universitario;
della cui indentitˆ personale io sono certo.
I comparenti, nella loro qualità di soci dell'associazione senza scopo di lucro denominata "GRUPPO RICERCATORI ED UTENTI DI LOGIC PROGRAMMING - GULP", con sede in Pisa, presso il Dipartimento di Informatica dell'Università di Pisa, attualmente Corso Italia n. 40, codice fiscale 0097672508, costituita con atto notaio Gambini in data 4-2-1986, rep. 18.653, registrato a Pisa il 7-2-1986 al n. 829, mi dichiarano che è stata convocata in questo girono, a questa ora e in questo uogo in terza convocazione l'assemblea straordinaria dei soci della società stessa al fine di modificare lo statuto per adeguarlo alle disposizioni del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.
Maurizio Martelli, in qualità di Presidente dell'associazione, dichiara validamente composta questa assemblea di terza convocazione, ai sensi dell'art. 21 del vigente statuto sociale, non essendo previsto un quorum costitutivo minimo.
Pertanto i comparenti all'unanimità
deliberano

di adottare, con effetto da oggi, un nuovo statuto sociale composto da 37 articoli che, previa lettura, si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, che io stesso ho letto ai comparenti, i quali, da me interpellati, lo approvano e con me lo sottoscrivono.
Quest'anno, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato, in parte di mio pugno, in parte di persona di mia fiducia, occupa due pagine e quanto fin qui della presente per un foglio.
F.to Maurizio Martelli - Patrizia Asirelli -Giorgio Levi - Ghiretti Paolo notaio (segue sigillo).
Allegato "A" alla raccolta n. 8.379
STATUTO
del "GRUPPO RICERCATORI ED UTENTI DI LOGIC PROGRAMMING - GULP"

Art. 1

è, costituita l'Associazione denominata "GRUPPO RICERCATORI ED UTENTI DI LOGIC PROGRAMMING - GULP", con scopi e carattere culturale senza fini di lucro.
La sede dell'associazione è presso il Dipartimento di Informatica dell'Università di Pisa.
Art. 2

Gli scopi dell'associazione GULP sono:
1) promuovere la circolazione delle idee;
2) lo sviluppo dell'attività di studio e di ricerca teorica ed applicata;
3) l'approfondimento dei contatti tra il mondo della ricerca e industria nel campo della programmazione logica e delle sue applicazioni;

Art. 3

Il GULP persegue questi obiettivi promuovendo la diffusione della conoscenza e la discussione tra i suoi membri e con gli studiosi delle discipline connesse, favorendo i contatti tra ricercatori ed industria, stimolando, anche attraverso l'istituzione di borse o premi di studio, le ricerche del settore, incoraggiando lo svolgimento e la pubblicazione di studi scientifici ed una migliore conoscenza reciproca delle ricerche condotte in Italia, pubblicizzando le iniziative promosse dai membri, organizzando incontri di lavoro, promuovendo i contatti con associazioni nazionali e internazionali che abbiano interessi affini e offrendo servizi ai soci sui temi di interesse dell'associazione.

Art. 4

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote sociali annuali, dalle elargizioni effettuate da Enti o persone fisiche e dalle eventuali eccedenze di contributi straordinari richiesti ai soci per l'organizzazione degli incontri di studio o di altre attività dell'associazione. è fatto divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 5

L'acquisizione e la conservazione della qualità di socio sono subordinate al pagamento delle quote di associazione, al comportamento corretto del socio stesso nell'ambito dell'attività associativa e al regolare versamento del contributo associativo. Le domande di ammissione devono essere presentate dagli interessati presso la segreteria dell'associazione. Le ammissioni sono subordinate al parere insindacabile del Consiglio Direttivo che può confermarle e revocarle. Il versamento delle quote contributive va eseguito entro la fine dell'anno considerato.

Art. 6

I soci possono essere:
1) Soci fondatori;
2) Sono onorari;
3) Soci ordinari;
4) Soci collettivi.
Tutti i soci indipendentemente dalle categorie cui appartengono, hanno parità di diritti, compreso quello di voto. Essi devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'associazione propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno approvati dall'assemblea, la cui osservanza è obbligatoria per gli associati. La partecipazioe all'associazione non può essere temporanea. Tutti i soci, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, purchè in regola con il pagamento della quota sociale, se dovuta, hanno diritto di eleggere e di essere eletti negli organi di amministrazione e di controllo dell'associazione.

Art. 7

Sono soci fondatori tutti i soci intervenuti all'assemblea costituente dell'associazione o che abbiano fatto pervenire la loro adesione al Direttivo entro la data della prima assemblea ordinaria. In sede di prima costituzione l'elezione degli organismi sociali viene fatta direttamente dagli intervenuti all'assemblea costituente.
Possono essere ammessi come soci onorari, su invito del Comitato Direttivo o dell'assemblea ordinaria, quanti abbiano dato un contributo di grande valore ai temi di interesse dell'associazione e che accettino l'invito a loro rivolto di entrare a far parte dell'associazione.
Possono essere ammessi come soci ordinari coloro che, facendo richiesta scritta di adesione all'associazione, dichiarano di condividerne le finalità, si impegnano a contribuire al loro raggiungimento nel rispetto delle norme del presente Statuto oltre al pagamento della quota di iscrizione annuale.
Facilitazioni particolari potranno essere previste per l'adesione degli studenti.
Sono soci collettivi gli enti, le istituzioni, le imprese con sede giuridica in Italia o loro sotto entità che, facendo richiesta di aderire all'associazione, paghino il contributo annuale, secondo quanto verrà stabilito dal Comitato Direttivo. I Soci ordinari dipendenti, membri o soci (nel caso di associazioni) di soci collettivi godranno di particolari facilitazioni, definite dal Comitato Direttivo, nell'adesione all'associazione. La domanda di ammissione come socio collettivo dovrà essere avanzata dalla persona che rappresenterà il socio collettivo nel comitato consultivo, il quale dichiarerà sotto propria responsabilità di rappresentare nell'associazione il socio collettivo (specificando se l'intera istituzione o Società, oppure soltanto una sua parte).
L'elenco dei soci dell'associazione è pubblico.

Art. 8

Le quote di adesione per il primo esercizio sono stabilite dall'Assemblea ordinaria, successivamente dal Consiglio Direttivo.

Art. 9

Il socio ha diritto di partecipare o collaborare a tutte le attività e manifestazioni promosse dall'Associazione. Egli s'impegna:
a) Ad osservare lo Statuto ed i regolamenti dell'Associazione;
b) A versare nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio, le quote di associazione, nonchè di ottemperare alle norme di attuazione emanate od emanande.
Sono esonerati dal versamento di ogni quota i soci onorari.

Art.10

Le dimissioni dovranno essere inviate a mezzo posta raccomandata al Consiglio Direttivo e non daranno diritto ad alcun rimborso di quote già pagate.

Art.11

Il socio dimissionario potrà rientrare in qualunque momento a far parte dell'associazione.

Art.12
L'iscritto che risulti moroso per più di un anno sociale decade dalla qualitàdi socio. Per essere riammesso dovrà fare domanda al Consiglio Direttivo che, a sua discrezione potrà riammetterlo o meno. Il socio ha comunque la facoltà di fare rivivere automaticamente la precedente iscrizione pagando le quote arretrate.

Art.13

La qualità di associato è personale e non trasferibile nè per atto tra vivi, nè per causa di morte. Gli associati ed i loro eredi non hanno alcun diritto sul fondo comune e quindi in caso di recesso, esclusione, decadenza o morte, non possono pretendere alcunchè dall'Associazione, nè pretendere la restituzione dei contributi versati.

Art.14

La qualità di associato si perde per morte, recesso, decadenza e esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo , sentito l'interessato. L'esclusione è deliberata nei seguenti particolari casi:
- contravvenzione alle norme statutarie e ai deliberati dell'assemblea;
- cessazione della partecipazione alla vita associativa, grave negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati;
- interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;
- condotta contraria alle leggi e all'ordine pubblico;
- condotta suscettibile di compromettere l'immagine morale e scientifica dell'associato.
Il Presidente dà comunicazione scritta all'interessato della deliberata esclusione.

Art.15

L'Associazione agisce mediante i seguenti organi sociali:
- Assemblea dei soci;
- Presidente;
- Vice Presidente;
- Segretario;
- Consiglio Direttivo;
- Comitato Consultivo;
- Il Responsabile degli incontri di lavoro;
- Il Collegio dei Sindaci revisori.
La Presidenza è costituita da:
- Presidente;
- Vice Presidente;
- Segretario.

Art.16

L'assemblea dei soci è costituita da tutti i soci qualunque sia la categoria cui appartengono, qualunque sia il tempo della loro ammissione, che siano in regola con il pagamento della quota sociale, se dovuta.
L'Assemblea, organo sovrano rappresenta l'Universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.
Nell'assemblea ogni socio ha diritto ad un voto.
I soci in regola con il pagamento della quota sociale, se dovuta, potranno farsi rappresentare in assemblea da un altro socio mediante delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ogni socio.

Art.17

L'assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata almeno una volta all'anno.
Essa approva il bilancio preventivo e consuntivo dell'associazione e delibera su tutte le questioni di interesse dell'associazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente statuto.
All'assemblea ordinaria è devoluta l'approvazione di eventuali regolamenti.
L'assemblea è convocata con lettera ordinaria contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della prima come della seconda convocazione, dal presidente, a ciò delegato dal comitato direttivo, e in caso di inadempienza dal collegio sindacale. La convocazione dovrà essere spedita ai soci con almeno 20 giorni di anticipo sulla data di convocazione. La convocazione può essere contenuta nel programma dell'incontro annuale di studio, inviato a tutti i Soci.
L'assemblea può essere convocata anche su richiesta motivata di almeno un quinto dei soci o su richiesta dei Sindaci Revisori.
In ogni caso l'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà essere pubblicato sulla pagina web dell'associazione con almeno quindici giorni di anticipo.
L'assemblea può essere convocata anche su richiesta motivata di almeno un quinto dei soci o su richiesta dei Sindaci Revisori.
L'assemblea sarà presieduta dal presidente o da un socio nominato dall'assemblea stessa, su proposta del presidente o del consiglio direttivo.
L'assemblea nominerà inoltre tra i membri un segretario incaricato della stesura del verbale.

Art.18

L'assemblea straordinaria decide delle modifiche al presente statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

Art.19

L'assemblea è validamente costituita con la partecipazione in prima convocazione della metà più uno dei soci in regola con il pagamento della quota sociale, se dovuta, e in seconda convocazione, che può essere fissata per lo stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti. L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione qualora siano presenti i due terzi dei soci in regola con il pagamento della quota sociale, se dovuta, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art.20

Nell'assemblea ordinaria le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta (metà più uno) dei voti validamente espressi (inclusi gli astenuti) .
Nell'assemblea straordinaria le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta (metà più uno) dei voti validamente espressi.

Art.21

La pubblicità delle deliberazioni assembleari è assicurata dalla facoltà riservata a ciascun socio di consultare liberamente i libri sociali presso la sede dell'associazione. Il rendiconto economico e finanziario sarà messo a disposizione dei soci presso la sede sociale almeno diceci giorni prima dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio. Il contenuto delle deliberazioni assembleari sarà reso riconoscibile mediante pubblicazione sulla pagina web dell'associazione.

Art.22

Il consiglio direttivo è composto dal presidente, dal vice-presidente, dal segretario e da un numero di consiglieri variabili da quattro a dieci, eletti dall'assemblea.

Art.23

Il consiglio direttivo fissa i criteri di attività, accetta le nuove iscrizioni e provvede all'amministrazione dell'associazione per il migliore perseguimento dei suoi scopi. Esso presenta annualmente una relazione sul bilancio e sull'attività dell'associazione da presentare alla assemblea ordinaria annuale. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice-presidente con lettera contenente l'ordine del giorno spedita almeno 15 giorni prima della riunione. Il consiglio direttivo è validamente riunito se partecipa alla riunione almeno la metà più uno dei suoi membri esclusi gli assenti che giustifichino la propria indisponibilità. Le decisioni del consiglio direttivo vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità prevale il voto del presidente. Il consiglio direttivo nomina un responsabile dell'incontro annuale di lavoro che partecipa, nel caso non sia tra i membri del direttivo, alle riunioni del consiglio stesso con diritto di voto fino al compimento delle sue mansioni.

Art.24

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Art.25

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di sua assenza e lontananza; in caso di rinuncia o di impedimento non temporaneo ma definitivo fino alla nomina del nuovo Presidente dal parte del Consiglio Direttivo e comunque non oltre il termine di scadenza della carica.

Art.26

Il segretario provvede ad eseguire le deliberazioni del coonsiglio direttivo e sovrintende all'espletamento di tutte le funzioni dell'associazione. Il segretario ha facoltà di firma per l'esecuzione delle delibere del consiglio direttivo e per quanto occorre all'ordinaria amministrazione, con facoltà di conferire procure.
Il consiglio direttivo, su proposta del segretario, delibera sulle spese dell'associazione e sui compensi dovuti a terzi per prestazioni effettuate a favore dell'associazione.

Art.27

Il responsabile degli incontri di lavoro è il responsabile organizzativo e amministrativo dell'incontro annuale. Egli gestisce il fondo per le spese affidatogli dal Consiglio Direttivo e le entrate dell'incontro annuale di lavoro, con facoltà di firma per tutte le questioni relative. Egli è tenuto a presentare alla conclusione dei lavori una relazione.

Art.28

Il collegio dei sindaci revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea fra le persone anche esterne all'associazione. Il collegio dei sindaci revisori elegge al suo interno un presidente. Nel caso di mancanza, per decesso o dimissioni, di un membro effettivo del collegio dei sindaci revisori, esso viene sostituito dal membro supplente più anziano d'età.

Art.29

Compito del collegio dei sindaci revisori è il controllo della gestione economica e dell'amministrazione dell'associazione e più in generale del rispetto da parte di tutti i soci del presente statuto. Per meglio svolgere la loro funzione i sindaci devono essere invitati a tutte le riunioni del consiglio direttivo. Il collegio dei sindaci revisori presenta una relazione annuale all'assemblea. Nel caso il collegio dei sindaci revisori rilevi gravi scorrettezze o illegalità nella gestione dell'associazione da parte del consiglio direttivo e i rilievi da esso mossi non siano tenuti nel dovuto conto da parte del consiglio direttivo, il collegio dei sindaci revisori deve richiamare il consiglio direttivo al rispetto dello Statuto e delle leggi. Nel caso il collegio sindacale ritenga che le irregolarità siano di particolare gravità e le sue osservazioni non vengano accettate, egli può chiedere la convocazione di una assemblea.

Art.30

Il Presidente, il vice-presidente, il segretario, gli altri componenti del consiglio direttivo e i componenti del collegio di sindaci revisori sono eletti a scrutinio segreto dell'assemblea ordinaria con la maggioranza relativa dei voti.
L'elezione alle cariche sociali avviene con voto nominativo. Per l'elezione del presidente, del vice-presidente e del segretario è possibile esprimere una sola preferenza, mentre per quella dei consiglieri le preferenze esprimibili sono non superiori ai due terzi del numero dei consiglieri eleggibili. Per quanto riguarda l'elezione del collegio dei sindaci revisori, i primi tre nell'elenco delle preferenze vengono nominati membri effettivi, mentre il quarto e il quinto sono nominati membri supplenti.

Art.31

Le candidature alle cariche sociali, che possono essere avanzate da qualsiasi associato, devono essere fatte pervenire alla segreteria per l'inoltro al presidente dell'assemblea ordinaria, almeno tre giorni prima della data dell'assemblea ordinaria medesima, o comunque al presidente dell'assemblea stessa prima dell'approvazione dell'ordine del giorno in modo da poter essere comunicate agli associati all'inizio dell'assemblea. Resta possibile per gli associati votare per candidati non iscritti nelle liste delle candidature proposte. Il presidente, il vicepresidente, il segretario, i componenti del comitato direttivo e del collegio dei sindaci revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art.32

In caso di impedimento di uno dei membri del consiglio direttivo a svolgere le sue funzioni in maniera permanente, egli viene sostituito con il primo non eletto. Nel caso invece sia impedito a svolgere in modo permanente le sue funzioni il presidente, il vice-presidente, o il segretario, il consiglio direttivo, con delibera approvata dal collegio dei sindaci revisori, nomina tra i suoi membri un sostituto che resta in carica fino al compimento del mandato.

Art.33

Il comitato consultivo è composto dai rappresentanti di tutti i soci collettivi. Compito del comitato consultivo è di favorire la migliore integrazione possibile tra l'attività di scambio scientifico e di esperienze tra il livello scientifico e applicativo e il mondo industriale e delle istituzioni pubbliche e private.

Art.34

Il comitato consultivo è convocato dal presidente o vice-presidente e partecipa con voto consultivo alle riuinioni del comitato direttivo.

Art.35

Delle riunioni degli organismi sociali dovrà essere tenuto regolare verbale ad opera del segretario, da raccogliere in un unico libro dei verbali dell'associazione, consultabile a richiesta sia da parte dei facenti parte degli organismi sia dai singoli soci.

Art.36

L'Associazione ha durata illimitata.
Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà i liquidatori determinandone i poteri. Gli evenutali fondi residui dovranno essere devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utililtà. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n.662, sceglieranno con finalità analoghe o il fine di pubblica utilità cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.37

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle nomre di legge in materia.

F.to Maurizio Martelli - Patrizia Asirelli-Giorgio Levi - Ghirelli Paolo notaio (segue sigillo)