Repertorio n. 21.394 Raccolta n. 8.379
ADEGUAMENTO STATUTARIO ALLE PREVISIONI CONTENUTE NEL DLGS 4 DICEMBRE 1997 N. 460
Repubblica Italiana
L'anno millenoceventonovantotto, il giorno ventinove del mese di giugno, in
Vicopisano, via Moricotti n. 1/b.
Avanti a me, dott. Paolo Ghiretti, Notaio in Pontedera ed iscritto al
Ruolo del Distretto Notarile di Pisa, senza l'assistenza dei testimoni per
avervi i comparenti, fra di loro d'accordo e con il mio consenso
rinunciato,
sono presenti:
-LEVI GIORGIO, nato a Trieste il 20 luglio 1942, residente a Pisa, via
delle Lenze n. 312, docente universitario;
-ASIRELLI PATRIZIA, nata a Pisa il 22 settembre 1950, residente a
Pisa, via Omodeo n. 4, ricercatore CNR;
-MARTELLI MAURIZIO, nato a Pisa il 1 marzo 1951, residente a Pisa, via
Umbria n.11, docente universitario;
della cui indentitˆ personale io sono certo.
I comparenti, nella loro qualità di soci dell'associazione senza
scopo di lucro denominata "GRUPPO RICERCATORI ED UTENTI DI LOGIC
PROGRAMMING - GULP", con sede in Pisa, presso il Dipartimento di
Informatica dell'Università di Pisa, attualmente Corso Italia n. 40,
codice fiscale 0097672508, costituita con atto notaio Gambini in data
4-2-1986, rep. 18.653, registrato a Pisa il 7-2-1986 al n. 829, mi
dichiarano che è stata convocata in questo girono, a questa ora e in
questo uogo in terza convocazione l'assemblea straordinaria dei soci della
società stessa al fine di modificare lo statuto per adeguarlo alle
disposizioni del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.
Maurizio Martelli, in qualità di Presidente dell'associazione,
dichiara validamente composta questa assemblea di terza convocazione, ai
sensi dell'art. 21 del vigente statuto sociale, non essendo previsto un
quorum costitutivo minimo.
Pertanto i comparenti all'unanimità
deliberano
di adottare, con effetto da oggi, un nuovo statuto sociale composto da
37 articoli che, previa lettura, si allega al presente atto sotto la
lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, che io stesso ho
letto ai comparenti, i quali, da me interpellati, lo approvano e con me lo
sottoscrivono.
Quest'anno, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato, in
parte di mio pugno, in parte di persona di mia fiducia, occupa due pagine e
quanto fin qui della presente per un foglio.
F.to Maurizio Martelli - Patrizia Asirelli -Giorgio Levi - Ghiretti
Paolo notaio (segue sigillo).
Allegato "A" alla raccolta n. 8.379
STATUTO
del "GRUPPO RICERCATORI ED UTENTI DI LOGIC PROGRAMMING -
GULP"
Art. 1
è, costituita l'Associazione denominata "GRUPPO RICERCATORI ED UTENTI
DI LOGIC PROGRAMMING - GULP", con scopi e carattere culturale senza fini di
lucro.
La sede dell'associazione è presso il Dipartimento di Informatica
dell'Università di Pisa.
Art. 2
Gli scopi dell'associazione GULP sono:
1) promuovere la circolazione delle idee;
2) lo sviluppo dell'attività di studio e di ricerca teorica ed applicata;
3) l'approfondimento dei contatti tra il mondo della ricerca e
industria nel campo della programmazione logica e delle sue applicazioni;
Art. 3
Il GULP persegue questi obiettivi promuovendo la diffusione della
conoscenza e la discussione tra i suoi membri e con gli studiosi delle
discipline connesse, favorendo i contatti tra ricercatori ed industria,
stimolando, anche attraverso l'istituzione di borse o premi di studio, le
ricerche del settore, incoraggiando lo svolgimento e la pubblicazione di
studi scientifici ed una migliore conoscenza reciproca delle ricerche
condotte in Italia, pubblicizzando le iniziative promosse dai membri,
organizzando incontri di lavoro, promuovendo i contatti con associazioni
nazionali e internazionali che abbiano interessi affini e offrendo servizi
ai soci sui temi di interesse dell'associazione.
Art. 4
Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote sociali
annuali, dalle elargizioni effettuate da Enti o persone fisiche e dalle
eventuali eccedenze di contributi straordinari richiesti ai soci per
l'organizzazione degli incontri di studio o di altre attività
dell'associazione. è fatto divieto di distribuire ai soci, anche in modo
indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale
durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 5
L'acquisizione e la conservazione della qualità di socio sono
subordinate al pagamento delle quote di associazione, al comportamento
corretto del socio stesso nell'ambito dell'attività associativa e al
regolare versamento del contributo associativo. Le domande di ammissione
devono essere presentate dagli interessati presso la segreteria
dell'associazione. Le ammissioni sono subordinate al parere insindacabile
del Consiglio Direttivo che può confermarle e revocarle. Il versamento
delle quote contributive va eseguito entro la fine dell'anno considerato.
Art. 6
I soci possono essere:
1) Soci fondatori;
2) Sono onorari;
3) Soci ordinari;
4) Soci collettivi.
Tutti i soci indipendentemente dalle categorie cui appartengono, hanno
parità di diritti, compreso quello di voto. Essi devono impegnarsi
nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che
l'associazione propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei
regolamenti che verranno approvati dall'assemblea, la cui osservanza è
obbligatoria per gli associati. La partecipazioe all'associazione non può
essere temporanea. Tutti i soci, indipendentemente dalla categoria di
appartenenza, purchè in regola con il pagamento della quota sociale, se
dovuta, hanno diritto di eleggere e di essere eletti negli organi di
amministrazione e di controllo dell'associazione.
Art. 7
Sono soci fondatori tutti i soci intervenuti all'assemblea costituente
dell'associazione o che abbiano fatto pervenire la loro adesione al
Direttivo entro la data della prima assemblea ordinaria. In sede di prima
costituzione l'elezione degli organismi sociali viene fatta direttamente
dagli intervenuti all'assemblea costituente.
Possono essere ammessi come soci onorari, su invito del Comitato
Direttivo o dell'assemblea ordinaria, quanti abbiano dato un contributo di
grande valore ai temi di interesse dell'associazione e che accettino
l'invito a loro rivolto di entrare a far parte dell'associazione.
Possono essere ammessi come soci ordinari coloro che, facendo richiesta
scritta di adesione all'associazione, dichiarano di condividerne le
finalità, si impegnano a contribuire al loro raggiungimento nel rispetto
delle norme del presente Statuto oltre al pagamento della quota di
iscrizione annuale.
Facilitazioni particolari potranno essere previste per l'adesione degli
studenti.
Sono soci collettivi gli enti, le istituzioni, le imprese con sede
giuridica in Italia o loro sotto entità che, facendo richiesta di
aderire all'associazione, paghino il contributo annuale, secondo quanto
verrà stabilito dal Comitato Direttivo. I Soci ordinari dipendenti, membri
o soci (nel caso di associazioni) di soci collettivi godranno di
particolari facilitazioni, definite dal Comitato Direttivo, nell'adesione
all'associazione. La domanda di ammissione come socio collettivo dovrà
essere avanzata dalla persona che rappresenterà il socio collettivo nel
comitato consultivo, il quale dichiarerà sotto propria responsabilità di
rappresentare nell'associazione il socio collettivo (specificando se
l'intera istituzione o Società, oppure soltanto una sua parte).
L'elenco dei soci dell'associazione è pubblico.
Art. 8
Le quote di adesione per il primo esercizio sono stabilite
dall'Assemblea ordinaria, successivamente dal Consiglio Direttivo.
Art. 9
Il socio ha diritto di partecipare o collaborare a tutte le attività
e manifestazioni promosse dall'Associazione. Egli s'impegna:
a) Ad osservare lo Statuto ed i regolamenti dell'Associazione;
b) A versare nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio, le quote di
associazione, nonchè di ottemperare alle norme di attuazione emanate od
emanande.
Sono esonerati dal versamento di ogni quota i soci onorari.
Art.10
Le dimissioni dovranno essere inviate a mezzo posta raccomandata al
Consiglio Direttivo e non daranno diritto ad alcun rimborso di quote già
pagate.
Art.11
Il socio dimissionario potrà rientrare in qualunque momento a far
parte dell'associazione.
Art.12
L'iscritto che risulti moroso per più di un anno sociale decade dalla
qualitàdi socio. Per essere riammesso dovrà fare domanda al Consiglio
Direttivo che, a sua discrezione potrà riammetterlo o meno. Il socio ha
comunque la facoltà di fare rivivere automaticamente la precedente
iscrizione pagando le quote arretrate.
Art.13
La qualità di associato è personale e non trasferibile nè per atto
tra vivi, nè per causa di morte. Gli associati ed i loro eredi non hanno
alcun diritto sul fondo comune e quindi in caso di recesso, esclusione,
decadenza o morte, non possono pretendere alcunchè dall'Associazione, nè
pretendere la restituzione dei contributi versati.
Art.14
La qualità di associato si perde per morte, recesso, decadenza e
esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo , sentito
l'interessato. L'esclusione è deliberata nei seguenti particolari casi:
- contravvenzione alle norme statutarie e ai deliberati dell'assemblea;
- cessazione della partecipazione alla vita associativa, grave
negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati;
- interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati
comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;
- condotta contraria alle leggi e all'ordine pubblico;
- condotta suscettibile di compromettere l'immagine morale e
scientifica dell'associato.
Il Presidente dà comunicazione scritta all'interessato della
deliberata esclusione.
Art.15
L'Associazione agisce mediante i seguenti organi sociali:
- Assemblea dei soci;
- Presidente;
- Vice Presidente;
- Segretario;
- Consiglio Direttivo;
- Comitato Consultivo;
- Il Responsabile degli incontri di lavoro;
- Il Collegio dei Sindaci revisori.
La Presidenza è costituita da:
- Presidente;
- Vice Presidente;
- Segretario.
Art.16
L'assemblea dei soci è costituita da tutti i soci qualunque sia la
categoria cui appartengono, qualunque sia il tempo della loro ammissione,
che siano in regola con il pagamento della quota sociale, se dovuta.
L'Assemblea, organo sovrano rappresenta l'Universalità dei soci e le
sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto,
vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.
Nell'assemblea ogni socio ha diritto ad un voto.
I soci in regola con il pagamento della quota sociale, se dovuta,
potranno farsi rappresentare in assemblea da un altro socio mediante delega
scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ogni socio.
Art.17
L'assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata almeno una volta
all'anno.
Essa approva il bilancio preventivo e consuntivo dell'associazione e
delibera su tutte le questioni di interesse dell'associazione, nel
rispetto delle disposizioni di legge e del presente statuto.
All'assemblea ordinaria è devoluta l'approvazione di eventuali regolamenti.
L'assemblea è convocata con lettera ordinaria contenente l'ordine del
giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della prima come
della seconda convocazione, dal presidente, a ciò delegato dal comitato
direttivo, e in caso di inadempienza dal collegio sindacale. La
convocazione dovrà essere spedita ai soci con almeno 20 giorni di anticipo
sulla data di convocazione. La convocazione può essere contenuta nel
programma dell'incontro annuale di studio, inviato a tutti i Soci.
L'assemblea può essere convocata anche su richiesta motivata di
almeno un quinto dei soci o su richiesta dei Sindaci Revisori.
In ogni caso l'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà essere
pubblicato sulla pagina web dell'associazione con almeno quindici giorni di
anticipo.
L'assemblea può essere convocata anche su richiesta motivata di
almeno un quinto dei soci o su richiesta dei Sindaci Revisori.
L'assemblea sarà presieduta dal presidente o da un socio nominato
dall'assemblea stessa, su proposta del presidente o del consiglio
direttivo.
L'assemblea nominerà inoltre tra i membri un segretario incaricato
della stesura del verbale.
Art.18
L'assemblea straordinaria decide delle modifiche al presente statuto e
sullo scioglimento dell'associazione.
Art.19
L'assemblea è validamente costituita con la partecipazione in prima
convocazione della metà più uno dei soci in regola con il pagamento della
quota sociale, se dovuta, e in seconda convocazione, che può essere
fissata per lo stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione qualora siano
presenti i due terzi dei soci in regola con il pagamento della quota
sociale, se dovuta, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei
soci presenti.
Art.20
Nell'assemblea ordinaria le deliberazioni sono prese a maggioranza
assoluta (metà più uno) dei voti validamente espressi (inclusi gli
astenuti) .
Nell'assemblea straordinaria le deliberazioni sono prese a maggioranza
assoluta (metà più uno) dei voti validamente espressi.
Art.21
La pubblicità delle deliberazioni assembleari è assicurata dalla
facoltà riservata a ciascun socio di consultare liberamente i libri
sociali presso la sede dell'associazione. Il rendiconto economico e
finanziario sarà messo a disposizione dei soci presso la sede sociale
almeno diceci giorni prima dell'assemblea chiamata ad approvare il
bilancio. Il contenuto delle deliberazioni assembleari sarà reso
riconoscibile mediante pubblicazione sulla pagina web dell'associazione.
Art.22
Il consiglio direttivo è composto dal presidente, dal
vice-presidente, dal segretario e da un numero di consiglieri variabili da
quattro a dieci, eletti dall'assemblea.
Art.23
Il consiglio direttivo fissa i criteri di attività, accetta le nuove
iscrizioni e provvede all'amministrazione dell'associazione per il migliore
perseguimento dei suoi scopi. Esso presenta annualmente una relazione sul
bilancio e sull'attività dell'associazione da presentare alla assemblea
ordinaria annuale. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente o, in
caso di sua assenza o impedimento, dal vice-presidente con lettera
contenente l'ordine del giorno spedita almeno 15 giorni prima della
riunione. Il consiglio direttivo è validamente riunito se partecipa alla
riunione almeno la metà più uno dei suoi membri esclusi gli assenti che
giustifichino la propria indisponibilità. Le decisioni del consiglio
direttivo vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di
parità prevale il voto del presidente. Il consiglio direttivo nomina un
responsabile dell'incontro annuale di lavoro che partecipa, nel caso non
sia tra i membri del direttivo, alle riunioni del consiglio stesso con
diritto di voto fino al compimento delle sue mansioni.
Art.24
Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione
di fronte ai terzi ed in giudizio.
Art.25
Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni
in caso di sua assenza e lontananza; in caso di rinuncia o di impedimento
non temporaneo ma definitivo fino alla nomina del nuovo Presidente dal
parte del Consiglio Direttivo e comunque non oltre il termine di scadenza
della carica.
Art.26
Il segretario provvede ad eseguire le deliberazioni del coonsiglio
direttivo e sovrintende all'espletamento di tutte le funzioni
dell'associazione. Il segretario ha facoltà di firma per l'esecuzione
delle delibere del consiglio direttivo e per quanto occorre all'ordinaria
amministrazione, con facoltà di conferire procure.
Il consiglio direttivo, su proposta del segretario, delibera sulle
spese dell'associazione e sui compensi dovuti a terzi per prestazioni
effettuate a favore dell'associazione.
Art.27
Il responsabile degli incontri di lavoro è il responsabile
organizzativo e amministrativo dell'incontro annuale. Egli gestisce il
fondo per le spese affidatogli dal Consiglio Direttivo e le entrate
dell'incontro annuale di lavoro, con facoltà di firma per tutte le
questioni relative. Egli è tenuto a presentare alla conclusione dei lavori
una relazione.
Art.28
Il collegio dei sindaci revisori è composto da tre membri effettivi e
due supplenti, eletti dall'assemblea fra le persone anche esterne
all'associazione. Il collegio dei sindaci revisori elegge al suo interno un
presidente. Nel caso di mancanza, per decesso o dimissioni, di un membro
effettivo del collegio dei sindaci revisori, esso viene sostituito dal
membro supplente più anziano d'età.
Art.29
Compito del collegio dei sindaci revisori è il controllo della
gestione economica e dell'amministrazione dell'associazione e più in
generale del rispetto da parte di tutti i soci del presente statuto. Per
meglio svolgere la loro funzione i sindaci devono essere invitati a tutte
le riunioni del consiglio direttivo. Il collegio dei sindaci revisori
presenta una relazione annuale all'assemblea. Nel caso il collegio dei
sindaci revisori rilevi gravi scorrettezze o illegalità nella gestione
dell'associazione da parte del consiglio direttivo e i rilievi da esso
mossi non siano tenuti nel dovuto conto da parte del consiglio direttivo,
il collegio dei sindaci revisori deve richiamare il consiglio direttivo al
rispetto dello Statuto e delle leggi. Nel caso il collegio sindacale
ritenga che le irregolarità siano di particolare gravità e le sue
osservazioni non vengano accettate, egli può chiedere la convocazione di
una assemblea.
Art.30
Il Presidente, il vice-presidente, il segretario, gli altri componenti
del consiglio direttivo e i componenti del collegio di sindaci revisori
sono eletti a scrutinio segreto dell'assemblea ordinaria con la maggioranza
relativa dei voti.
L'elezione alle cariche sociali avviene con voto nominativo. Per
l'elezione del presidente, del vice-presidente e del segretario è
possibile esprimere una sola preferenza, mentre per quella dei consiglieri
le preferenze esprimibili sono non superiori ai due terzi del numero dei
consiglieri eleggibili. Per quanto riguarda l'elezione del collegio dei
sindaci revisori, i primi tre nell'elenco delle preferenze vengono nominati
membri effettivi, mentre il quarto e il quinto sono nominati membri
supplenti.
Art.31
Le candidature alle cariche sociali, che possono essere avanzate da
qualsiasi associato, devono essere fatte pervenire alla segreteria per
l'inoltro al presidente dell'assemblea ordinaria, almeno tre giorni prima
della data dell'assemblea ordinaria medesima, o comunque al presidente
dell'assemblea stessa prima dell'approvazione dell'ordine del giorno in
modo da poter essere comunicate agli associati all'inizio dell'assemblea.
Resta possibile per gli associati votare per candidati non iscritti nelle
liste delle candidature proposte. Il presidente, il vicepresidente, il
segretario, i componenti del comitato direttivo e del collegio dei sindaci
revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Art.32
In caso di impedimento di uno dei membri del consiglio direttivo a
svolgere le sue funzioni in maniera permanente, egli viene sostituito con
il primo non eletto. Nel caso invece sia impedito a svolgere in modo
permanente le sue funzioni il presidente, il vice-presidente, o il
segretario, il consiglio direttivo, con delibera approvata dal collegio dei
sindaci revisori, nomina tra i suoi membri un sostituto che resta in carica
fino al compimento del mandato.
Art.33
Il comitato consultivo è composto dai rappresentanti di tutti i soci
collettivi.
Compito del comitato consultivo è di favorire la migliore integrazione
possibile tra l'attività di scambio scientifico e di esperienze tra il
livello scientifico e applicativo e il mondo industriale e delle
istituzioni pubbliche e private.
Art.34
Il comitato consultivo è convocato dal presidente o vice-presidente e
partecipa con voto consultivo alle riuinioni del comitato direttivo.
Art.35
Delle riunioni degli organismi sociali dovrà essere tenuto regolare
verbale ad opera del segretario, da raccogliere in un unico libro dei
verbali dell'associazione, consultabile a richiesta sia da parte dei
facenti parte degli organismi sia dai singoli soci.
Art.36
L'Associazione ha durata illimitata.
Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo
scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea stabilirà le modalità della
liquidazione e nominerà i liquidatori determinandone i poteri. Gli
evenutali fondi residui dovranno essere devoluti ad altra associazione con
finalità analoghe o ai fini di pubblica utililtà. I liquidatori, tenuto
conto delle indicazioni dell'assemblea e sentito l'organismo di controllo
di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n.662,
sceglieranno con finalità analoghe o il fine di pubblica utilità cui
devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla
legge.
Art.37
Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle
nomre di legge in materia.
F.to Maurizio Martelli - Patrizia Asirelli-Giorgio Levi - Ghirelli Paolo
notaio (segue sigillo)