ALLEGATO "A" AL N. 2117/565 di Rep.

STATUTO

del "GRUPPO RICERCATORI ED UTENTI DI LOGIC PROGRAMMING - GULP"



Art. 1


costituita l'Associazione denominata GRUPPO RICERCATORI ED UTENTI DI LOGIC PROGRAMMING - GULP", con scopi e carattere culturale senza fini di lucro.
La sede dell'associazione presso il Dipartimento di Informatica dell'Universit di Pisa.

Art. 2


Gli scopi dell'associazione GULP sono:
1) promuovere la circolazione delle idee;
2) lo sviluppo dell'attivit di studio e di ricerca teorica ed applicata;
3) l'approfondimento dei contatti tra il mondo della ricerca e industria nel campo della programmazione logica e delle sue applicazioni;

Art. 3


Il GULP persegue questi obiettivi promuovendo la diffusione della conoscenza e la discussione tra i suoi membri e con gli studiosi delle discipline connesse, favorendo i contatti tra ricercatori ed industria, stimolando, anche attraverso l'istituzione di borse o premi di studio, le ricerche del settore, incoraggiando lo svolgimento e la pubblicazione di studi scientifici ed una migliore conoscenza reciproca delle ricerche condotte in Italia, pubblicizzando le iniziative promosse dai membri, organizzando incontri di lavoro, promuovendo i contatti con associazioni nazionali e internazionali che abbiano interessi affini e offrendo servizi ai soci sui temi di interesse dell'associazione.

Art. 4


Il patrimonio dell'associazione costituito dalle quote sociali annuali, dalle elargizioni effettuate da Enti o persone fisiche e dalle eventuali eccedenze di contributi straordinari richiesti ai soci per l'organizzazione degli incontri di studio o di altre attivit dell'associazione.

Art. 5


L'acquisizione e la conservazione della qualit di socio sono subordinate al pagamento delle quote di associazione, al comportamento corretto del socio stesso nell'ambito dell'attivit associativa e al regolare versamento del contributo associativo. Le domande di ammissione devono essere presentate dagli interessati presso la segreteria dell'associazione. Le ammissioni sono subordinate al parere insindacabile del Consiglio Direttivo che può confermarle e revocarle. Il socio ammesso vincolato per l'anno in corso. Il versamento delle quote contributive va eseguito entro la fine dell'anno considerato.

Art. 6


I soci possono essere:
1) Soci fondatori;
2) Sono onorari;
3) Soci ordinari;
4) Soci collettivi.
Tutti i soci hanno diritto di eleggere ed essere eletti se iscritti da almeno un anno all'associazione ed in regola con la quota contributiva.

Art. 7


Sono soci fondatori tutti i soci intervenuti all'assemblea costituente dell'associazione o che abbiano fatto pervenire la loro adesione al Direttivo entro la data della prima assemblea ordinaria. In sede di prima costituzione l'elezione degli organismi sociali viene fatta direttamente dagli intervenuti all'assemblea costituente.
Possono essere ammessi come soci onorari, su invito del Comitato Direttivo o dell'assemblea ordinaria, quanti abbiano dato un contributo di grande valore ai temi di interesse dell'associazione e che accettino l'invito a loro rivolto di entrare a far parte dell'associazione.
Possono essere ammessi come soci ordinari coloro che, facendo richiesta scritta di adesione all'associazione, dichiarano di condividerne le finalit, si impegnano a contribuire al loro raggiungimento nel rispetto delle norme del presente Statuto oltre al pagamento della quota di iscrizione annuale.
Facilitazioni particolari potranno essere previste per l'adesione degli studenti.
Sono soci collettivi gli enti, le istituzioni, le imprese con sede giuridica in Italia o loro sotto entit che, facendo richiesta di aderire all'associazione, paghino il contributo annuale, secondo quanto verr stabilito dal Comitato Direttivo. I Soci ordinari dipendenti, membri o soci (nel caso di associazioni) di soci collettivi godranno di particolari facilitazioni, definite dal Comitato Direttivo, nell'adesione all'associazione. La domanda di ammissione come socio collettivo dovr essere avanzata dalla persona che rappresenter il socio collettivo nel comitato consultivo, il quale dichiarer sotto propria responsabilit di rappresentare nell'associazione il socio collettivo (specificando se l'intera istituzione o Societ, oppure soltanto una sua parte).
L'elenco dei soci dell'associazione pubblico.

Art. 8


Le quote di adesione per il primo esercizio sono stabilite dall'Assemblea ordinaria, successivamente dal Consiglio direttivo.

Art. 9


Il socio ha diritto di partecipare o collaborare a tutte le attivit e manifestazioni promosse dall'Associazione. Egli s'impegna:
a) Ad osservare lo Statuto ed i regolamenti dell'Associazione;
b) A versare nei tempi e nei modi stabili dal Consiglio, le quote di associazione, nonch di ottemperare alle norme di attuazione emanate od emanande.
Sono esonerati dal versamento di ogni quota i soci onorari.

Art.10


Il recesso dei soci ed i motivi di esclusione sono regolati a norma dall'articolo 24 del Codice Civile; la morosit del socio sospende lo stesso da ogni diritto verso l'associazione: in ogni caso l'associato resta vincolato verso la stessa per gli obblighi che ha contratto verso di essa.

Art.11


Le dimissioni dovranno essere inviate a mezzo posta raccomandata al Consiglio Direttivo e non daranno diritto ad alcun rimborso di quote gi pagate.

Art.12


Il socio dimissionario potr rientrare in qualunque momento a far parte dell'associazione.

Art.13


La quota sociale deve risultare versata entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Art.14


L'iscritto che risulti moroso per pi di un anno sociale decade dalla qualit di socio. Per essere riammesso dovr fare domanda al Consiglio Direttivo che, a sua discrezione potr riammetterlo o meno. Il socio ha comunque la facolt di fare rivivere automaticamente la precedente iscrizione pagando le quote arretrate.

Art.15


La qualit di associato personale e non trasferibile n per atto tra vivi, n per causa di morte. Gli associati ed i loro eredi non hanno alcun diritto sul fondo comune e quindi in caso di recesso, esclusione, decadenza o morte, non possono pretendere alcunch dall'Associazione, n pretendere la restituzione dei contributi versati.

Art.16


La qualit di associato si perde per morte, recesso, decadenza e esclusione. L'esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo , sentito l'interessato. L'esclusione deliberata nei seguenti particolari casi:
- quando l'associato non si attenga alle norme statutarie e contravvenga ai deliberati dell'assemblea o del Consiglio Direttivo;
- quando mantenga un comportamento tale che rimanga compromesso il suo nome.
Il Presidente d comunicazione scritta all'interessato della deliberata esclusione.

Art.17


L'Associazione agisce mediante i seguenti organi sociali:
- Assemblea dei soci;
- Presidente;
- Vice Presidente;
- Segretario;
- Comitato Direttivo;
- Comitato Consultivo;
- Il Responsabile degli incontri di lavoro;
- Sindaci revisori.
La Presidenza costituita da:
- Presidente;
- Vice Presidente;
- Segretario.

Art.18


L'assemblea dei soci costituita da tutti i soci (con esclusione dei soci onorari) che siano in regola con il pagamento delle quote sociali.

Art.19


L'assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata almeno una volta all'anno.
Essa approva il bilancio preventivo e consuntivo dell'associazione e delibera su tutte le questioni di interesse dell'associazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente statuto.
L'assemblea convocata con lettera ordinaria contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della prima come della seconda convocazione, dal presidente, a ciò delegato dal comitato direttivo, e in caso di inadempienza dal collegio sindacale. La convocazione dovr essere spedita ai soci con almeno 20 giorni di anticipo sulla data di convocazione. La convocazione può essere contenuta nel programma dell'incontro annuale di studio, inviato a tutti i Soci.
L'assemblea può essere convocata anche su richiesta motivata di almeno un quinto dei soci o su richiesta dei Sindaci Revisori.
L'assemblea sar presieduta dal presidente o da un socio nominato dall'assemblea stessa, su proposta del presidente o del comitato direttivo.
L'assemblea nominer inoltre tra i membri un segretario incaricato della stesuta del verbale.

Art.20


L'assemblea straordinaria decide delle modifiche al presente statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

Art.21


L'assemblea validamente costituita con la partecipazione in prima convocazione della met pi uno dei soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione, che può essere fissata per lo stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti. L'assemblea straordinaria valida in prima convocazione qualora siano presenti i due terzi dei soci aventi diritto di voto, in seconda convocazione, qualora sia presente almeno la met pi uno dei soci aventi diritto al voto e in terza convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art.22


Nell'assemblea ordinaria le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa dei voti vallidamente espressi (inclusi gli astenuti).
Nell'assemblea straordinaria le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta (met pi uno) dei voti validamente espressi.

Art.23


Il comitato direttivo composto dal presidente, dal vice-presidente, dal segretario e da un numero di consiglieri variabili da quattro a dieci, eletti dall'assemblea.

Art.24


Il comitato direttivo fissa i criteri di attivit, accetta le nuove iscrizioni e provvede all'amministrazione dell'associazione per il migliore perseguimento dei suoi scopi. Esso presenta annualmente una relazione sul bilancio e sull'attivit dell'associazione da presentare alla assemblea ordinaria annuale. Il comitato direttivo convocato dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice-presidente con lettera contenente l'ordine del giorno spedita almeno 15 giorni prima della riunione. Il comitato direttivo validamente riunito se partecipa alla riunione almeno la met pi uno dei suoi membri. Le decisioni del CD vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parit prevale il voto del presidente. Il Comitato Direttivo nomina un responsabile dell'incontro annuale di lavoro che partecipa, nel caso non sia tra i membri del Direttivo, alle riunioni del Comitato stesso con diritto di voto fino al compimento delle sue mansioni.

Art.25


Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Art.26


Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di sua assenza e lontananza; in caso di rinuncia o di impedimento non temporaneo ma definitivo fino alla nomina del nuovo Presidente dal parte del Consiglio Direttivo e comunque non oltre il termine di scadenza della carica.

Art.27


Il segretario provvede ad eseguire le deliberazioni del comitato direttivo e sovrintende all'espletamento di tutte le funzioni dell'associazione. Il segretario ha facolt di firma per l'esecuzione delle delibere del comitato direttivo e per quanto occorre all'ordinaria amministrazione, con facolt di conferire procure.
Il comitato direttivo, su proposta del segretario, delibera sulle spese dell'associazione e sui compensi dovuti a terzi per prestazioni effettuate a favore dell'associazione.

Art.28


Il responsabile degli incontri di lavoro il responsabile organizzativo e amministrativo dell'incontro annuale. Egli gestisce il fondo per le spese affidatogli dal Comitato Direttivo e le entrate dell'incontro annuale di lavoro, con facolt di firma per tutte le questioni relative. Egli tenuto a presentare alla conclusione dei lavori una relazione.

Art.29


Il collegio dei sindaci revisori composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea fra le persone anche esterne all'associazione. Il collegio dei sindaci revisori elegge al suo interno un presidente. Nel caso di mancanza, per decesso o dimissioni, di un membro effettivo del collegio dei sindaci revisori, esso viene sostituito dal membro supplente pi anziano d'et.

Art.30


Compito del collegio dei sindaci revisori il controllo della gestione economica e dell'amministrazione dell'associazione e pi generale del rispetto da parte di tutti i soci del presente statuto. Per meglio svolgere la loro funzione i sindaci devono essere invitati a tutte le riunioni del comitato direttivo. Esso presenta una relazione annuale all'assemblea. Nel caso il collegio dei sindaci revisori rilevi gravi scorrettezze o illegalit nella gestione dell'associazione da parte del comitato direttivo e i rilievi da esso mossi non siano tenuti nel dovuto conto da parte del comitato direttivo, il collegio dei sindaci revisori deve richiamare il Comitato Direttivo al rispetto dello Statuto e delle leggi. Nel caso il collegio sindacale ritenga che le irregolarit siano di particolare gravit e le sue osservazioni non vengano accettate, egli può chiedere la convocazione di una assemblea.

Art.31


Il Presidente, il vice-presidente, il segretario, gli altri componenti del comitato direttivo e i componenti del collegio di sindaci revisori sono eletti a scrutinio segreto dell'assemblea ordinaria con la maggioranza relativa dei voti.
L'elezione alle cariche sociali avviene con voto nominativo. Per l'elezione del presidente, del vice-presidente e del segretario possibile esprimere una sola preferenza, mentre per quella dei consiglieri le preferenze esprimibili sono non superiori ai due terzi del numero dei consiglieri eleggibili. Per quanto riguarda l'elezione del collegio dei sindaci revisori, i primi tre nell'elenco delle preferenze vengono nominati membri effettivi, mentre il quarto e il quinto sono nominati membri supplenti.

Art.32


Le candidature alle cariche sociali, che possono essere avanzate da qualsiasi associato, devono essere fatte pervenire alla segreteria per l'inoltro al presidente dell'assemblea ordinaria, almeno tre giorni prima della data dell'assemblea ordinaria medesima, o comunque al presidente dell'assemblea stessa prima dell'approvazione dell'ordine del giorno in modo da poter essere comunicate agli associati all'inizio dell'assemblea. Resta possibile per gli associati votare per candidati non iscritti nelle liste delle candidature proposte. Il presidente, il vicepresidente, il segretario, i componenti del comitato direttivo e del collegio dei sindaci revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art.33


In caso di impedimento di uno dei membri del comitato direttivo a svolgere le sue funzioni in maniera permanente, egli viene sostituito con il primo non eletto. Nel caso invece sia impedito a svolgere in modo permanente le sue funzioni il presidente, il vice-presidente, o il segretario, il comitato direttivo, con delibera approvata dal collegio dei sindaci revisori, nomina tra i suoi membri un sostituto che resta in carica fino al compimento del mandato.

Art.34


Il comitato consultivo composto dai rappresentanti di tutti i soci collettivi. Compito del comitato consultivo di favorire la migliore integrazione possibile tra l'attivit di scambio scientifico e di esperienze tra il livello scientifico e applilcativo e il mondo industriale e delle istituzioni pubbliche e private.

Art.35


Il comitato consultivo convocato dal presidente o vice-presidente e partecipa con voto consultivo alle riuinioni del comitato direttivo.

Art.36


Delle riunioni degli organismi sociali dovr essere tenuto regolare verbale ad opera del segretario, da raccogliere in un unico libro dei verbali dell'associazione, consultabile a richiesta sia da parte dei facenti parte degli organismi sia dai singoli soci.

F.ti GIORGIO LEVI

" MAURIZIO ROMAGNOLI Notaro